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Ricorsi
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...E IO FACCIO RICORSO! Vademecum al ricorso per violazioni al Codice della Strada |
IL RICORSO E' POSSIBILE...Se si ritiene di essere stati multati ingiustamente, ovviamente, il ricorso deve essere motivato da validi presupposti giuridici (errori formali e/o sostanziali quali cartelli inesistenti, dati errati, categorie aventi diritto a deroghe, etc.).
Attenzione: le lamentele dovute a comportamenti del personale, non possono dare avvio al ricorso, ma possono essere inoltrate come reclami e contenere la descrizione dell'accaduto.
I TEMPI DEL RICORSO Entro 60 giorni (pena la nullità del ricorso):
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dalla contestazione effettuata personalmente al trasgressore;
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dalla notifica presso la residenza/dimora/domicilio/domicilio legale dichiarato dall’interessato/ufficio postale, al proprietario del veicolo o altra persona obbligata per legge;
Se si è in possesso solo dell'avviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo, non è possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, ma bisogna attendere la notifica.
A CHI FARE RICORSO
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Al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione (se il ricorso è respinto, sarà ingiunto il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione iniziale);
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oppure al Giudice di Pace della località ove è stata commessa la violazione (la sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, ma segue solo ad espressa richiesta del ricorrente e conseguente eventuale decisione in tal senso da parte del Giudice). Il ricorso, contro il verbale relativo a violazione di norma del Codice della Strada, proposto al Giudice di Pace preclude la possibilità di ricorrere al Prefetto (e viceversa). A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.114 dell’8/4/2004 non si deve più pagare una cauzione all’atto del deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice di Pace.
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Un ulteriore possibilità è quella di ricorrere al Comando di Polizia Locale. Non si tratta di un vero e proprio ricorso, ma di un invito all'ufficio che ha emanato l'atto a verificarne la validità. Può essere inoltrato anche per gli avvisi di accertamento lasciati sul parabrezza. Attenzione però, quest’ultima procedura, non interrompe i termini di pagamento pertanto, qualora la risposta del Comando di P.L. non arrivi entro i termini di scadenza, il pagamento dovrà essere effettuato; diversamente la sanzione diventerà esecutiva e verrà, a seconda dei casi, notificata oppure iscritta a ruolo.
CHI PUO' FARE RICORSO Il conducente o il proprietario del mezzo o legale rappresentante di questi o esercente la potestà in caso di minore.
COME FARE RICORSO Il ricorso deve essere presentato in carta semplice e deve contenere:
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data di presentazione,
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estremi del verbale,
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generalità del ricorrente,
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dati identificativi completi del veicolo,
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indicazione chiara del motivo del contendere,
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copia di ogni documento utile a comprovare quanto asserito (es. copia del contrassegno di invalidità, copia della carta di circolazione laddove si asserisca che vi è discordanza tra modello e targa del mezzo, etc…),
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firma in calce;
se si ricorre al Prefetto, può essere inviato tramite la Polizia Locale o direttamente al Prefetto, con raccomandata con avviso di ricevimento.
se è presentato al Giudice di Pace può essere consegnato di persona presso la Cancelleria Civile (via Borgazzi 27 - Monza) o per via postale (si allega la relativa modulistica). Con sentenza n. 98/2004 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24/11/1981 n. 689 nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione a sanzione amministrativa. Deve pertanto ritenersi ammissibile anche quest’ultimo mezzo per la presentazione del ricorso. In caso di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non si deve mai effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione né prima né dopo la presentazione del ricorso e sino alla pronuncia dell'autorità in questione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.
si può parlare direttamente con Ufficio Contenzioso e Permessi
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